Come cambia l’impianto di riscaldamento - Gs Impianti Tecnologici
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Come cambia l’impianto di riscaldamento

Come cambia l’impianto di riscaldamento

valvola-termostaticaIl  31.12.2016 scade, il termine entro il quale i Condomini debbono rinnovare gli impianti di riscaldamento per adeguarsi alle direttive europee per la promozione ed il miglioramento dell’efficienza energetica, segnatamente la direttiva 2012/27/UE che ha reso obbligatoria la misurazione e contabilizzazione individuale del riscaldamento negli edifici.  Si tratta dell’affinamento e della continuazione della politica di risparmio energetico e di riduzione dei consumi altamente inquinanti che in Italia aveva già condotto all’approvazione della L. 9.01.1991 n. 91 introduttiva del principio della ripartizione delle spese secondo il consumo effettivo. Esistono, infine, bonus, detrazioni fiscali ed incentivi statali per gli interventi di adeguamento e manutenzione degli impianti alla norma e per la sostituzione delle caldaie volti alla riqualificazione energetica delle singole unità abitative  che, nell’ambito del disposto adeguamento.

Quindi si prevede una più controllata manutenzione anche dei condomini per quanto riguarda gli impianti termoidraulici.

Gli obblighi a carico del Condominio sono, invece, previsti dall’art. 9 co. V lett. B e C e riguardano tutti gli edifici con impianto di riscaldamento, raffreddamento ed erogazione acqua calda centralizzato, anche nella forma del teleriscaldamento. Laddove l’immobile abbia un risalente impianto a distribuzione verticale (dove il calore viene ricevuto da montanti che servono i locali di ogni piano dell’edificio posti sulla stessa colonna), il sistema deve essere corretto mediante cd. “contabilizzazione indiretta” con ripartitori di calore e valvole su ogni radiatore. I ripartitori sono strumenti atti alla misurazione e contabilizzazione del calore individuale che consentono il prelievo solo di quanto necessario; le valvole, invece, sono dispositivi per controllare la temperatura nei diversi ambienti. Negli edifici più recenti c’è distribuzione orizzontale che intercetta la mandata ed il ritorno di calore per ogni unità immobiliare e la contabilizzazione deve avvenire nella forma diretta con meri contacalorie per ogni unità immobiliare, da collocare nel punto di consegna tra impianto centralizzato ed impianto individuale.

Dal 1° gennaio 2017 (salvo proroghe), l’inadempienza agli obblighi di adeguamento e di manutenzione degli impianti termici relativi alla seguente norma, è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.500,00, irroganda sia al proprietario dell’unità immobiliare che al condominio (art. 16 co. VII).

La L. 10/91 punisce con sanzione amministrativa non inferiore ad € 516,45 e non superiore ad € 2.582,28 la mancata presentazione in Comune del progetto e della relazione tecnica, mentre il proprietario dell’edificio in cui siano eseguite opere difformi dai documenti presentati in Comune è soggetto a sanzione amministrativa nella misura compresa tra il 5 ed il 25% del valore delle opere