Sono gli impianti elettrici che, con la loro presenza e con molta discrezionalità, garantiscono l’operatività di complesse aziende industriali, strutture commerciali, espositive, alberghiere o di una qualunque altra attività lavorativa.
Un anomalo funzionamento di questi impianti può infatti rappresentare un sicuro fattore di criticità, non solo in termini di mancata erogazione del servizio ma anche per tutte le potenziali conseguenze che si possono generare: presenza di tensioni pericolose sugli impianti, sorgente di innesco di incendio e/o di esplosione.
Per assicurare il miglior livello di sicurezza possibile occorre costantemente presidiare il “rischio elettrico”.
In termini concreti il presidio della sicurezza di una installazione elettrica comincia col rispetto degli obblighi imposti dalle leggi oggi in vigore.
LA NECESSITA’ DELLE VERIFICHE PERIODICHE
I principali obbiettivi delle verifiche periodiche si possono riassumere in 4 punti essenziali:
Disposizioni legislative generali:
L’ obbligo di eseguire le verifiche degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro, è sancito fin dal 1955 DPR 27 Aprile 1955, n 547 abrogato e sostituito dal Testo Unico Dlgs 81/08 e dalle Norme CEI 64/8 Sez. 6.
Responsabilità in mancanza di verifica
Art. 86 Testo Unico 81/08 ha esplicitato l’ obbligo per il datore di lavoro di verificare gli impianti elettrici e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (verifiche manutentive).
I risultati di tali verifiche devono essere registrati e tenuti a disposizione dell’ autorità di vigilanza , art. 86 comma 3. La violazione da parte del datore di lavoro a questa disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniariada 750 euro a 2500 euro.
Cos’è il DPR 462/01
Questo decreto si applica solo ed esclusivamente agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro intendendo con questi i
luoghi in cui si è in presenza di almeno un lavoratore subordinato
DPR 462/01
Prima dell’ entrata in vigore del D.P.R. 462/01, il compito del datore di lavoro o del rappresentante legale, era quello di presentare i modelli di omologazione A – B – C all’ ASL/Arpa lasciando la responsabilità delle verifiche periodiche sugli impianti agli organi di controllo degli enti pubblici (USL/ASL/ARPA competenti per territorio).
Dopo l’ entrata in vigore del DPR462/01, il datore di lavoro od il rappresentante legale, oltre alla regolare manutenzione degli impianti stessi, ha l’ obbligo di fare effettuare le verifiche ispettive periodiche richiedendole ad un organismo abilitato dal ministero dello sviluppo economico o all’ ASL/ARPA.
Frequenza delle verifiche impianti messa a terra e scariche atmosferiche. Le verifiche periodiche hanno una frequenza biennale e quinquennale.